L’eccessivo legame con la famiglia d’origine può essere tra le cause che danno origine alla separazione? Risponde al quesito l’avvocato Giulio Del Pizzo di Pescara.

Secondo un sondaggio, un italiano su due fatica a staccarsi dai genitori. Quanto detto vale soprattutto per i figli maschi, tradizionalmente molto legati alla figura materna.  Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola (MC 10,7) La risposta di Gesù ai farisei contenuta nel libro della Genesi ci offre lo spunto per affrontare il tema sempre attuale del (sano) distacco dei coniugi dalla famiglia d’origine. Secondo la prospettiva del Vangelo, la relazione dei coniugi deve essere messa al primo posto in quanto superiore e più solida rispetto a quella con i genitori. Anche secondo la psicologia il distacco emotivo dalla famiglia di origine rappresenta una tappa fondamentale verso l’autonomia e, quindi, il presupposto indispensabile per una soddisfacente relazione di coppia.

E la giurisprudenza cosa dice a riguardo?

Seppur seguendo altri criteri, anche la Corte di Cassazione arriva alle stesse conclusioni. Con la recente ordinanza n. 1448/2020 la Suprema Corte ha confermato l’addebito della separazione a carico del marito andato via di casa per accudire la mamma malata. I giudici hanno ritenuto che la decisione del marito di anteporre le esigenze della madre a quelle della propria famiglia fosse stata la determinante per l’insorgere della crisi matrimoniale. In molti potrebbero storcere il naso a fronte di un verdetto apparentemente cinico. Cosa avrebbe dovuto fare l’uomo? Non era suo compito occuparsi del genitore degente? In realtà secondo i giudici il marito avrebbe ben potuto prendersi cura dell’anziana madre senza, però, venire meno ai suoi doveri coniugali.

Il nodo doveri

Parliamo del dovere di coabitazione che comporta l’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto, almeno fino a che i coniugi non si accordino diversamente oppure non intervengano gravi fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza. Si tratta di una sentenza significativa che punta sicuramente a ribadire la valenza e l’attualità del rispetto dei doveri coniugali, con particolare riferimento a quello di coabitazione, troppo spesso sottovalutato dalle coppie. Ma non finisce qui. L’osservanza dei doveri coniugali implica anche la capacità di sviluppare e coltivare un rapporto psichico e sessuale con il proprio partner, necessario a preservare l’equilibrio psicofisico della coppia. Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19691/2014, ha confermato l’annullamento delle nozze concordatarie a causa del marito anaffettivo con la moglie e succube della propria madre.

Il mammismo

E’ stato coniato il termine “mammismo” per descrivere lo stato di dipendenza psicologica dal genitore, che porta a chiederne l’approvazione per ogni scelta e decisione, tanto che questi diventa psicologicamente il vero coniuge, mentre la persona sposata diventa un sostituto. Il legame morboso con il genitore può avere rilievo dal punto di vista giuridico poiché può rappresentare una vera e propria patologia in grado di inficiare gravemente la vita coniugale e per questo costituire motivo di nullità del matrimonio. Quel che rileva sul piano giuridico e della violazione dei doveri coniugali non è tanto l’attaccamento nei confronti della madre, quanto il fatto che la relazione disfunzionale con essa avrebbe avuto l’effetto di impedire al figlio adempiere a seppur minime manifestazioni di affetto verso la moglie. Sulla scorta di queste considerazioni, quindi, il Tribunale ecclesiastico ha statuito la nullità del matrimonio per incapacità del marito di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. Il filosofo Michel de Montaigne diceva “governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno”. In effetti, le sentenze citate ci confermano che, anche in ambito familiare, è necessario porre grande attenzione al rispetto dei ruoli e delle gerarchie, per garantire il buon funzionamento della relazione coniugale.