È passato quasi un anno da quando le Associazioni FAVO, FISH, AIL, UNIAMO-Federazione Italiana Malattie Rare per la prima volta chiedevano ai decisori politici di rivedere le norme a tutela delle assenze dei c.d. lavoratori fragili, persone particolarmente a rischio in caso di contagio da Covid-19, che necessitano di particolari forme di tutela durante l’emergenza sanitaria. L’articolo 26 D.L. Cura Italia, nella sua formulazione originaria dava luogo ad equivoche interpretazioni che ne rendevano di fatto pressoché impossibile la concreta applicazione. La mancanza di attribuzione di responsabilità su chi dovesse certificare lo stato di fragilità ha dato luogo, per mesi, ad un rimpallo fra medici di famiglia, medici legali della ASL e clinici dei centri di riferimento.
In aggiunta, non era chiaro se le assenze dovessero essere equiparate ai ricoveri ospedalieri, senza incidere sul comporto. Il posto di lavoro delle persone più fragili (malati oncologici e oncoematologici, persone affette da malattie rare, persone disabili) di fatto non è stato messo in sicurezza e molti di loro hanno superato il numero di giorni di assenza per malattia e, quindi, il periodo di comporto, rischiando il licenziamento. Questo ha significato per i “fragili fra i fragili” dover scegliere tra la salute e il lavoro, diritti fondamentali della persona, costituzionalmente difesi e garantiti. L’approvazione dell’art.15 del Decreto Sostegni arriva dopo mesi di segnalazioni e di azioni di lobbying, anche mediante la presentazione di emendamenti, da parte delle Associazioni di pazienti e disabili. FAVO, AIL, e UNIAMO esprimono “piena soddisfazione per la normativa contenuta nel D.L. appena approvato che risponde alle esigenze di tutela di quei lavoratori, malati e disabili, messi ancor più a dura prova dallo tsunami Covid-19 i cui effetti non impattano unicamente sulla salute ma si estendono, drammaticamente, sulla sfera lavorativa”.
Il decreto
Il decreto prevede la proroga fino al 30 giugno 2021, dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati in condizioni di particolare fragilità (lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap grave e lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita). Molto opportunamente il D.L. Sostegni chiarisce espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, non sono computabili nel periodo di comporto, scongiurando, in tal modo, il rischio di licenziamento per giusta causa conseguente al prolungarsi delle assenze dal lavoro. Inoltre, si esclude che l’assenza dal servizio (equiparata al ricovero) sospenda il pagamento dell’indennità di accompagnamento per quei lavoratori gravemente disabili che ne hanno diritto. Il lavoratore che dimostra di rientrare nella categoria fragile può dunque chiedere di non recarsi al lavoro e che la sua assenza venga equiparata al ricovero ospedaliero, il cui trattamento economico, però, normalmente è inferiore alla retribuzione ordinaria che, invece, verrebbe mantenuta in caso di smart working, opzione certamente preferibile ove possibile.